STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “MONDO CHARGE”

Associazione Italiana per la divulgazione di informazioni e il sostegno di famiglie e persone con Sindrome CHARGE

Associazione di promozione sociale

  1. Articolo 1

 Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l’Associazione Italiana denominata “Mondo CHARGE” per la divulgazione di informazioni e il sostegno di persone con Sindrome CHARGE, persone sordo-cieche, con deficit sensoriali e dei loro familiari, denominata di seguito per brevità “Associazione”

1.2  L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono accedervi.

1.3  L’associazione ha sede nel Comune di Rescaldina (MI) Via Riccardo Lombardi, 9 e potrà costituire sedi secondarie su decisione del Consiglio Direttivo.

1.4  Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni, informando tutti i soci in tempi congrui

1.5  La durata dell’Associazione è illimitata.

1.6  L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale di Regione Lombardia n. 01/08 e la Legge 383/00.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1  L’Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore dei soci e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

2.2 In particolare l’Associazione si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

  • creare una rete di comunicazione e scambio d’informazioni fra persone con la Charge, persone sordo-cieche o con deficit sensoriali, i loro familiari e gli operatori socio-sanitari
  • favorire il potenziamento della salute fisica e del benessere psico-emotivo delle persone con la Charge, persone sordo-cieche o con deficit sensoriali
  • provvedere al benessere delle famiglie e dei CAREGIVERS
  • promuovere la ricerca scientifica volta al miglioramento della condizione di salute psico-fisica delle persone con sindrome Charge, persone sordo-cieche o con deficit sensoriali
  • abbattere le barriere linguistiche e promuovere tutte le forme di comunicazione e di inclusione
2.3 Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente punto 2.2 l’associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
  • Creare una rete di informazioni e comunicazioni tra le famiglie al fine di rompere l’isolamento e fornire assistenza e indirizzare ai centri clinici e riabilitativi di riferimento su tutto territorio nazionale e internazionale
  • Essere un punto di riferimento per le famiglie e le persone con sindrome CHARGE, persone sordo-cieche o con deficit sensoriali
  • Aiutare le famiglie nell’affrontare problemi di carattere sanitario, sociale e più in generale di disagio che tali patologie comportano con attività di tutoring
  • Attuare progetti di crescita e di inclusione
  • Promuovere iniziative di sostegno, sollievo e riconoscimento dei diritti dei CAREGIVERS
  • Promuovere in campo sociale, politico e scientifico tutte le iniziative volte ad approfondire la conoscenza, a migliorare la diagnosi e la ricerca sulla Sindrome CHARGE
  • Utilizzare tutti i mezzi di comunicazione per promuovere una cultura inclusiva della disabilità, per abbattere muri, pregiudizi e paure allo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone CHARGE, persone sordo-cieche o con deficit sensoriali, dei malati rari, dei disabili in generale e delle loro famiglie
  • Collaborare con persone, enti, associazioni nazionali e Internazionali che propongono finalità similari.
  • Formare operatori e personale specializzato anche attraverso la collaborazione con altri ENTI, Associazioni e professionisti

2.4  L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci.

2.5  In caso di necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, ricorrendo in via preferenziale ai propri soci.

2.6  L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici sia privati.

2.7  L’associazione si è dotata di un codice etico del quale si avvale per perseguire le finalità associative

Articolo 3

Criteri ammissione dei soci

3.1  Possono aderire all’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e gli scopi, senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione, orientamento sessuale, ideologia, stato sociale o altra condizione.

3.2  Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3  È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4  L’Associazione si assicura che al suo interno venga garantita la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle “pari opportunità”.

3.5  Sono soci coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo in qualità di soci fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la domanda sarà accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di soci ordinari. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato, con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

3.6  Il Consiglio Direttivo può conferire tessere ad Honoris Causa a persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa. I possessori di tale riconoscimento non avranno obbligo di versamento di alcuna quota associativa, avranno diritto di partecipare alle assemblee di volta in volta convocate, ma non avranno diritto di voto.

3.7  I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione.

3.8  Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea.

3.9  Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di socio

4.1  La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2  Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

4.3  Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione.

4.4  Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.

4.5  L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, la quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

5.1  I soci e i possessori di tessera Honoris Causa, hanno diritto a:

  • Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • Partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente ad esclusione dei possessori di tessera Honoris Causa che non hanno diritto di voto;
  • Conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • Proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  • Discutere e approvare i rendiconti economici tranne i possessori di tessera Honoris Causa che non hanno diritto di voto;
  • Essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell’associazione;
  • Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni

5.2 I soci sono tenuti a:

  • Osservare le norme del presente statuto, del codice etico e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  • Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
  • Versare regolarmente la quota associativa annuale ove prevista;
  • Svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
  • Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’associazione.

5.3  Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6

Organi dell’Associazione

6.1  Sono Organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli Associati;
  • Il Consiglio Direttivo.
  • Il Presidente.

6.2  Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Collegio dei Garanti.

6.3  Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di cinque anni.

6.4  Ai soci che ricoprono cariche associative, spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7

L’Assemblea dei soci

7.1  L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2  L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta sia necessario per le esigenze dell’associazione.

7.3  La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci.

7.4  L’Assemblea ordinaria che potrà essere svolta anche in via telematica su piattaforme on-line, ha i seguenti compiti:

  • Deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l’anno successivo;
  • Deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
  • Esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
  • Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
  • Eleggere i membri del Collegio dei Garanti (se previsto);
  • Eleggere í membri del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
  • Deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • Ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • Deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • Fissare l’ammontare del contributo associativo.

7.5  L’Assemblea straordinaria che potrà essere svolta anche in via telematica su piattaforme on-line, è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.

7.6  Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 14.

7.7  L’assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

7.8  L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

7.9     In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.

7.10   In seconda e nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11   All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12   Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1  Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette Consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

8.2  Nella sua prima seduta elegge tra i propri membri il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi membri altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

8.3  Il Consiglio Direttivo è ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione del Presidente.

8.4  Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

8.5  Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  • Svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
  • Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  • Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
  • Eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
  • Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
  • Deliberare circa l’ammissione dei soci;
  • Deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
  • Presentare all’Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività svolta inerente al medesimo.

8.6  Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso dei cinque anni devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

9.1  Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

9.2  Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali delle sedute.

9.3  È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati nel rispetto del codice etico rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4  È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5  In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6  In caso di assenza, d’impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei Garanti

10.1   L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso dei cinque, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 Il Collegio:

  • Ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3   L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11

Collegio dei Revisori dei Conti

11.1   L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

11.2   Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso dei cinque anni, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.3   Il Collegio:

  • Elegge tra i suoi componenti il Presidente;
  • Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
  • Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
  • Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
  • Riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1   Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • I beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
  • Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  • Fondo di riserva.

12.2   Le entrate dell’Associazione, in conformità al codice etico, sono costituite da:

  • Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  • Eredità, donazioni e legati;
  • Contributi di privati;
  • Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • Entrate derivanti da convenzioni;
  • Quote associative annuali e altri tipi di contributi dei soci;
  • Proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale

Articolo 13

Il Bilancio

13.1   L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2   Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.

13.3   Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

13.4   Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni socio.

13.5   È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra i soci, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione.

13.6   L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione

14.1   Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

14.2   Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

14.3   Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

14.4   In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti ai soci, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti e in particolare alla L.R. 01/08, alla L. 383/00 e al Codice Civile.

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